La direttiva (UE) n. 2161 (del 27 novembre 2019) – c.d. direttiva omnibus – ha modificato la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.
In particolare, la direttiva 98/6/CE è stata modificata come segue:
ogni annuncio di riduzione di un prezzo dovrà indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;
per prezzo precedente si intenderà il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a n. 30 (trenta) giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo;
gli Stati membri potranno stabilire norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. Se il prodotto è sul mercato da meno di trenta giorni, gli Stati membri potranno anche stabilire un periodo di tempo inferiore;
gli Stati membri potranno stabilire che, nei casi in cui la riduzione del prezzo sia progressivamente aumentata, il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo.
La direttiva, in sintesi, pone grande attenzione su una maggiore trasparenza in relazione alle riduzioni di prezzo e impone l’obbligo agli operatori di comunicare, qualora intendano applicare una riduzione dei prezzi (leggasi sconti), di indicare il prezzo del prodotto applicato durante un periodo di tempo non inferiore a n. 30 (trenta) giorni prima della riduzione del prezzo.
La direttiva è in corso di recepimento da parte dell’Italia e la bozza di Legge-delega al Governo per detto recepimento è all’esame del Senato (A.S. 2481) dopo essere stata approvata alla Camera il 16 dicembre 2021.